mercoledì 21 aprile 2010

AMICI DELL'HOSPICE - STATUTO

STATUTO
dell’associazione di volontariato
AMICI DELL’HOSPICE – ONLUS
Insieme per le cure palliative e la dignità della vita


Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita l’associazione denominata “Amici dell’Hospice. Insieme per le cure palliative e la dignità della vita”, senza fini di lucro, con sede in Borgonovo V.T., Via Pianello 100, presso l’”Hospice di Borgonovo. Una casa per le cure palliative”.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2
Scopi e attività

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Si prefigge di sostenere il Movimento degli Hospice e di promuovere,con i proprio impegno di solidarietà , la filosofia delle cure palliative, con particolare riguardo all’”Hospice di Borgonovo. Una casa per le cure palliative” e alla rete provinciale delle cure palliative. L’Associazione opera, nel rispetto della dignità della persona, per la ricerca della migliore qualità di vita, senza discriminazioni di età, sesso, religione, nazionalità, ideologia o censo.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:

a) Promuovere ed attuare iniziative di assistenza alle persone malate, di sostegno ai familiari e di collaborazione nella gestione della casa;

b) promuovere ed attuare iniziative a reperire e formare i volontari per le azioni di solidarietà di cui al punto precedente;

c) favorire lo sviluppo di una rete di solidarietà e di attenzione al malato e alla famiglia, cercando l’integrazione con i servizi e con le altre associazioni operanti sul territorio;

d) collaborare alla progettazione e realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sui temi dell’Hospice e delle cure palliative rivolte alla comunità e al personale sanitario e assistenziale, favorendone la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione.

Le attività di cui ai commi precedenti o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall’Associazione, nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di volontariato, prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3
Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote dei soci
b) contributi di privati
c) contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
d) contributi di organismi internazionali
e) donazioni e lasciti testamentari
f) rimborsi derivanti da convenzioni
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di marzo. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4
Membri dell’Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci si suddividono in :
a) soci ordinari che intendono impegnarsi attivamente per la realizzazione degli scopi associativi;
b) soci sostenitori che intendono limitarsi a sostenere economicamente l'associazione, senza prendere parte alle attività associative;
c) soci onorari che contribuiscono alla realizzazione degli scopi associativi con iniziative di particolare rilievo, diverse ed ulteriori alla continuità dell'impegno dei soci ordinari.

I soci sostenitori ed onorari partecipano all'assemblea con il solo diritto di parola.

Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.

Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.

La qualità di socio si perde:
a) per decesso
b) per recesso
c) per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;
d) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione
e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari
f) per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6
Diritti e doveri degli associati

I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo
d) a prestare la loro opera tramite l’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

e) I soci hanno diritto:
f) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione
g) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto; in particolare il socio ha diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello statuto, di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione nonché per ogni altra questione che sarà posta in discussione
h) ad accedere alle cariche associative
i) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.


Art. 7
Organi dell’Associazione


Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Comitato Direttivo
c) il Presidente
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.


Art. 8
L ’Assemblea



L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio ha diritto a un voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio

b) nomina i componenti del Comitato Direttivo

c) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni

d) stabilisce l’entità della quota associativa annuale

e) delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione

f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell’Associazione.

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente nominato dall’Assemblea stessa. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo,che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.


Art. 9
Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a dieci, nominati dall’Assemblea dei soci. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall’incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Al Comitato spetta di:

a) nominare al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario

b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea

c) predisporre il bilancio consuntivo

d) deliberare sulle domande di nuove adesioni

e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10
Il Presidente

Il Presidente nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Comitato Direttivo.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in casi di necessità e urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Comitato Direttivo per la ratifica del suo operato.


Art. 11
Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2


Art. 12
Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le disposizioni di legge.

Art. 13
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di leggi vigenti in materia.

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